Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime italiano da 1,7 miliardi di € a sostegno degli investimenti a favore di una ripresa sostenibile

Bruxelles – La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,7 miliardi di € volto a fornire sostegno agli investimenti a favore di una ripresa sostenibile. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo regime da 1,7 miliardi di € aiuterà l’Italia a tracciare il percorso verso una ripresa più rapida e sostenibile, in linea con le norme sugli aiuti di Stato e con il piano italiano per la ripresa e la resilienza. Si tratta di un passo importante per colmare il divario di investimenti creato dalla crisi. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno che gli Stati mettono a punto per rilanciare ed attirare gli investimenti privati possano essere attuate nel modo più rapido ed efficace possibile, in linea con le norme dell’UE“.

La misura italiana di aiuto

Nell’ambito del quadro temporaneo, l’Italia ha notificato alla Commissione un regime da 1,7 miliardi di € volto a fornire un sostegno agli investimenti a favore di una ripresa sostenibile. La misura sarà finanziata sia dal bilancio nazionale che dalle risorse messe a disposizione attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Nell’ambito di questa misura, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette e di prestiti a tassi d’interesse inferiori a quelli di mercato.

Il sostegno pubblico sarà utilizzato per finanziare investimenti in attivi materiali e immateriali in grado di agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche importanti per la ripresa economica, in particolare i) contratti di sviluppo a sostegno di investimenti su larga scala connessi ad attività industriali, turistiche e di tutela dell’ambiente; ii) energie rinnovabili e batterie; iii) veicoli elettrici e veicoli connessi e iv) il rilancio delle aree colpite dalla crisi industriale.

L’Italia garantirà che tutti gli investimenti finanziati siano ecosostenibili e che gli aiuti non vadano quindi a sostenere attività che violino il principio “non arrecare un danno significativo”.

L’importo degli aiuti individuali non supererà, in linea di principio, i 10 milioni di € per beneficiario. Si prevede che del regime potranno beneficiare tra 100 e 500 imprese.

La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, i) l’importo degli aiuti per beneficiario non supera l’1 % della dotazione totale; ii) degli aiuti potranno beneficiare gli investimenti in attivi materiali e immateriali, ma non gli investimenti finanziari; iii) gli aiuti non supereranno le intensità massime di aiuto stabilite nel quadro di riferimento temporaneo e iv) il sostegno pubblico sarà concesso entro il 31 dicembre 2022.

La Commissione ha concluso che la misura italiana è necessaria, appropriata e proporzionata ai fini della promozione di investimenti a favore di alcune attività economiche importanti per una ripresa sostenibile, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto della pandemia da coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e pagamenti anticipati per coprire un urgente fabbisogno di liquidità, fino a un massimale di 290 000 € per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 345 000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 2,3 milioni di € per impresa operante in qualsiasi altro settore. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100 % del rischio fino al valore nominale di 2,3 milioni di € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, ai quali si applicano i limiti, rispettivamente, di 290 000 € e 345 000 € per impresa;

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a soddisfare il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e a soddisfare la necessità di investimenti;

iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale, considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse. Sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

vii) sostegno alla costruzione e al miglioramento dei centri sperimentali per sviluppare e testare i prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a far fronte alla pandemia da coronavirus, fino alla prima applicazione industriale. Questo sostegno può essere erogato sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti delle imprese nei settori o nelle regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;

xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono state adottate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità degli interventi; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione;

xii) sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese che, nel contesto della pandemia da coronavirus, hanno subito un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi che i beneficiari non riescono a compensare con le entrate, fino a un importo massimo di 12 milioni di € per impresa;

xiii) sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, per promuovere gli investimenti privati come stimolo per superare la carenza di investimenti accumulata nell’economia a causa della crisi; Si tratta di uno dei due nuovi strumenti introdotti dalla sesta modifica del quadro temporaneo, adottata il 18 novembre 2021, e consente agli Stati membri di creare incentivi diretti per investimenti privati per rilanciare l’economia. Lo strumento può essere utilizzato dagli Stati membri per accelerare le transizioni verde e digitale. Sono previste misure di salvaguardia per evitare indebite distorsioni della concorrenza, ad esempio per garantire che gli Stati membri istituiscano regimi a vantaggio di un numero significativo di imprese e per assicurare un contributo proprio sufficiente da parte delle imprese;

xiv) sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up, e nelle società di piccola e media capitalizzazione.

La Commissione consentirà inoltre agli Stati membri di convertire entro il 30 giugno 2023 gli strumenti rimborsabili concessi in applicazione del quadro temporaneo (quali garanzie, prestiti e anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, ad esempio sovvenzioni dirette, a patto che siano soddisfatte le condizioni del quadro.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali prestabiliti. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti “de minimis” alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € per quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi a evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2022, ad eccezione del sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, e del sostegno alla solvibilità, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023. La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica.

Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico della pandemia, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità. Gli Stati membri possono ad esempio introdurre modifiche di portata generale (quali il differimento del pagamento di imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori) a favore delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti causati direttamente da eventi eccezionali, quali la pandemia da coronavirus.

Inoltre il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre, durante il periodo di applicazione, la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

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