Palermo – Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al TAR Palermo, G.M.D., lavoratore A.s.u. presso il Comune di Corleone, aveva impugnato la deliberazione con la quale la Giunta Comunale, nel febbraio 2020, aveva adottato la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ed il piano delle assunzioni per l’anno 2020, nella parte in cui non era stata prevista la sua stabilizzazione come Lavoratore Socialmente Utile.
I Giudici amministrativi, ritenendo fondate le censure proposte dal ricorrente, avevano accolto il ricorso di primo grado dallo stesso proposto, rilevando la contraddittorietà della delibera impugnata con la precedente deliberazione del 2019 con cui era stata prevista la stabilizzazione del ricorrente nel 2020 in categoria B3.
La suddetta sentenza veniva appellata dal Comune di Corleone, in persona del Sindaco pro tempore Nicolò Nicolosi, dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vittorio Fiasconaro.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Fiasconaro, ribadivano, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione, essendo stata l’azione proposta, non già per lamentare vizi della procedura o degli atti di macro-organizzazione adottati dall’Amministrazione, bensì per ottenere, di riflesso, tramite l’annullamento dei suddetti atti, il riconoscimento di un diritto alla stabilizzazione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, poi, la difesa del Comune, ribadiva la piena legittimità dei provvedimenti impugnati e l’erroneità della sentenza laddove aveva accolto le censure del lavoratore ricorrente.
Il C.G.A.R.S., condividendo le tesi difensive degli Avvocati Girolamo Rubino e Vittorio Fiasconaro, dichiarava il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte in cui è stato chiesto l’accertamento del diritto alla stabilizzazione del lavoratore A.S.U.
Con la medesima sentenza non definitiva, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha altresì disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Corleone, al fine di poter decidere compiutamente sui restanti vizi di legittimità dei provvedimenti impugnati dedotti dall’appellato.
L’Amministrazione comunale, in adempimento dell’incombente istruttorio, depositava in giudizio una relazione con l’allegazione di un documento.
Ebbene al termine del giudizio, con sentenza definitiva, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana accoglieva anche sotto tale profilo il ricorso in appello del Comune di Corleone, osservando come dall’esito del disposto incombente istruttorio, poteva ritenersi che l’ampio potere discrezionale di cui gode in tale materia l’amministrazione comunale fosse stato esercitato in modo immune dai vizi di legittimità dedotti, in quanto nessuna richiesta di aumento di personale della figura di autista era stata formulata dal dirigente competente, ma solo una richiesta di aumento del numero di ore di personale part time, la quale, sia pure in parte, l’Amministrazione aveva accordato.
Pertanto il CGA , condividendo le tesi difensive degli Avvocati Girolamo Rubino e Vittorio Fiasconaro , ha rilevato come ,in definitiva, non emergesse che, in relazioni ai posti in categoria B3, per le mansioni di autista, la scelta del Comune di Corleone fosse stata manifestamente illogica o basata su un travisamento dei fatti.
La superiore sentenza, pertanto, conferma la legittimità degli atti di pianificazione assunzionale posti in essere dal Comune di Corleone