Lucca – Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina Diritti Umani, in merito al dibattito inerente all’occupazione avvenuta presso il liceo Virgilio di Roma intende proporre alcune considerazioni.
Rispetto alla possibilità da parte dei gruppi studenteschi di ricorre all’occupazione degli edifici scolastici il CNDDU assume una posizione critica: tale comportamento rientra tra quelli passibili di sanzione penale. In quanto l’articolo 633 c.p. riporta quanto segue: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.” Indubbiamente pur trattandosi di un reato sappiamo l’interpretazione – e quindi l’applicazione – della legge dipende molto anche dal singolo giudice.
Inoltre la sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2016, n. 7084, ha stabilito che impedire a compagni e insegnanti di entrare nell’istituto scolastico è reato di violenza privata e interruzione di pubblico servizio.
Pertanto l’occupazione non dovrebbe essere contemplata in funzione di rivendicazione di carattere didattico anche perché i soggetti direttamente coinvolti non sempre hanno raggiunto la maggiore età, quindi sarebbero privi di capacità di agire in termini legali, e per di più si potrebbero creare situazioni rischiose per la loro incolumità in un contesto privo di controllo da parte degli adulti.
In merito invece all’autogestione, visto quanto prevede il d.lgs. 297/94, può essere considerato un’opportunità formativa, se regolamentato e concordato con tutte le componenti di riferimento: dirigenti, docenti, collaboratori scolastici e studenti. Innanzitutto andrebbe valutata la condotta di tutti gli studenti; nel caso in cui si fossero verificati gravi episodi di irresponsabilità, non si dovrebbe concedere l’autogestione.
Danni agli ambienti / attrezzature scolastiche dovrebbero essere addebitati agli studenti coinvolti; le attività alternative dovrebbero essere sottoposte alla valutazione della dirigenza e degli organi collegiali.
Ricordiamo ancora che gli articoli 33 e 34 della Costituzione sanciscono e garantiscono il diritto/dovere all’istruzione, invitando i docenti e gli studenti a riflettere sulla validità di tali norme giuridiche.
prof. Romano Pesavento
presidente CNDDU