Relazione sullo stato di attuazione del programma da parte dei sindaci. Arrivano le sanzioni per gli inadempienti

Palermo – Il panorama legislativo si arricchisce di una normativa volta a garantire l’adempimento scrupoloso degli obblighi da parte dei sindaci in merito alla presentazione della relazione sullo stato di attuazione del programma. L’articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, prevede infatti che “Ogni anno il Sindaco presenti una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Un adempimento che purtroppo resta inatteso nella maggior parte dei casi. Ecco perché Sud chiama Nord ha proposto una modifica alla norma che   rappresenta un passo significativo verso la trasparenza e la responsabilità amministrativa nei confronti dei cittadini.

La norma proposta da Sud chiama Nord e approvata nella legge di stabilità prevede sanzioni in caso di mancata presentazione o di presentazione non esaustiva della relazione sullo stato di attuazione del programma. Questa disposizione mira a garantire che i sindaci adempiano al loro dovere di trasparenza, fornendo ai cittadini un quadro completo delle attività svolte nel corso del mandato.

La modifica prevede che: “L’inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione dell’ uno per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi all’anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, parimenti, una riduzione del 10% per cento per ogni mese di ritardo dell’indennità di funzione del Sindaco così come determinata dalla normativa vigente.” 

Inoltre “il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni, in caso di inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma l’Assessore regionale della delle autonomie locali e della funzione pubblica nomina ai sensi di quanto disposto dall’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 4 un commissario ad acta con poteri sostitutivi che entro 15 giorni provvede a convocare il Consiglio comunale e assicura  l’adempimento di quanto disposto dal presente comma. Per ogni mese di ritardo la cui causa sia da imputare in capo ai consiglieri comunali del comune inadempiente è determinata una riduzione del 10% per cento per ogni mese di ritardo dell’importo dei gettoni di presenza corrisposti a Consiglieri comunali.”

Nella norma è previsto anche che il “Il sindaco partecipi alla seduta del consiglio comunale dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo, e che l’inadempienza di quanto disposto dal presente comma determini una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell’indennità di funzione del Sindaco cosi come determinata dalla normativa vigente.”

Qualis eligere