Messina – Il 6 marzo sono state pubblicate dal TAR Sicilia le sentenze relative al contenzioso instaurato davanti a tale organo giurisdizionale dal CUS UniMe ASD contro l’Università degli Studi di Messina. Tali pronunce – che vedono soccombente il CUS Unime ASD – dichiarano inammissibili le domande da quest’ultimo formulate nei confronti dell’Ateneo.
Il Giudice Amministrativo, infatti, accogliendo l’eccezione formulata dall’Università, non ha ritenuto la propria giurisdizione riconoscendo la giurisdizione del collegio arbitrale, già adito dall’Ateneo nel luglio 2021. Il Tar ha, altresì, revocato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso nei confronti dell’Università ponendo nel nulla la relativa ingiunzione al pagamento di somme di denaro nei confronti del CUS UNIME ASD.
Nell’ambito del giudizio arbitrale e in ossequio al decreto emesso dal Collegio decidente, l’Ateneo ed il CUSI avevano già raggiunto una intesa per la definizione delle loro reciproche pretese versate nel giudizio davanti al Tar. L’accordo tra il Cusi e l’Ateneo prevede che il CUSI – che nell’aprile 2021 aveva revocato l’affiliazione del CUS UniMe ASD per difetto dei requisiti (difetto oggi confermato in altro arbitrato che ha visto parimenti soccombente il CUS UniMe) e sulla base dei gravi fatti segnalati da UNIME – operi un rimborso in favore dell’Ateneo di un importo definito bonariamente tra le parti, continuando comunque l’impegno congiunto dei due enti (CUSI e UNIME) nella gestione ed organizzazione dello Sport Universitario da svolgersi nel rispetto delle reciproche prerogative e del ruolo centrale svolto da Feder-Cusi.