Bruxelles – La Commissione europea ha approvato, alla luce delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, una modifica ad un regime italiano di garanzia esistente, che comprende un aumento della dotazione di bilancio fino a 3 miliardi di € per la riassicurazione del rischio di credito legato agli scambi di gas naturale ed energia elettrica nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.
La modifica è stata approvata alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), riconoscendo che l’economia dell’UE sta attraversando un grave turbamento.
La misura dello Stato italiano
L’Italia ha notificato alla Commissione una modifica di un regime italiano di garanzia esistente per la riassicurazione del rischio di credito legato agli scambi di gas naturale ed energia elettrica nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.
Il regime originario, approvato dalla Commissione il 30 settembre 2022 (SA.103757), mira a limitare i rischi cui sono attualmente esposti gli assicuratori offrendo ai clienti un’assicurazione del credito commerciale. Sotto la gestione della SACE, l’agenzia italiana per il credito all’esportazione, il regime garantisce che l’assicurazione del credito commerciale continui a risultare disponibile per le imprese, evitando che esse debbano pagare le bollette energetiche in anticipo o entro qualche settimana, riducendo così il loro fabbisogno immediato di liquidità.
L’Italia ha notificato le seguenti modifiche al regime esistente: i) un aumento complessivo della dotazione di bilancio di un importo che potrà raggiungere i 3 miliardi di €; ii) la proroga fino al 31 dicembre 2023 del periodo per il quale possono essere concessi gli aiuti; iii) un periodo di differimento più lungo (36 mesi) per il pagamento delle bollette energetiche da parte dei clienti e iv) l’introduzione della possibilità di rendere il regime accessibile anche alle imprese con un fatturato annuo massimo superiore ai 50 milioni di €.
La Commissione ha valutato la misura modificata alla luce delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in particolare alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), riconoscendo che l’economia dell’UE sta attraversando un periodo di grave turbamento.
La Commissione ha constatato che la modifica notificata dall’Italia è compatibile con i principi enunciati nel trattato UE e che risulta idonea a porre rimedio al grave turbamento dell’economia italiana. In particolare, i) gli assicuratori del credito commerciale si sono impegnati a mantenere lo stesso livello di protezione offerto al 22 marzo 2022 e a ridurre i premi che i clienti devono versare per le transazioni coperte dalla misura, rispetto ad uno scenario in cui quest’ultima non viene applicata; ii) la garanzia si limita esclusivamente ai crediti commerciali concessi fino alla fine di quest’anno; iii) il regime è aperto a tutti gli assicuratori del credito in Italia e iv) il meccanismo di garanzia garantisce la condivisione dei rischi tra gli assicuratori e lo Stato, fino a un importo pari a 5 miliardi di €.
La Commissione ha concluso che la misura, così come modificata, contribuirà a gestire l’impatto economico della crisi attuale in Italia. Il regime risulta necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con i principi generali stabiliti nel quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, che la Commissione ha applicato per analogia.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha approvato la modifica, ritenendola conforme alle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Contesto
Il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 23 marzo 2022, consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.
Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all’inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.
Esso è stato ulteriormente modificato il 28 ottobre 2022, conformemente al recente regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (“regolamento (UE) 2022/1854“) e alla proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in inverno.
Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
- aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 250 000 € e a 300 000 €, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 2 milioni di € per tutti gli altri settori;
- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati. In casi eccezionali e subordinatamente all’esistenza di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche superiori al 90% per le attività di negoziazione sotto forma di garanzie finanziarie non finanziate alle controparti centrali o ai partecipanti diretti;
- aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia. Gli aiuti, che possono essere concessi in qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica. L’importo degli aiuti individuali può essere calcolato sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività economiche. Gli Stati membri possono inoltre fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, nel rispetto delle misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni. Ulteriori dettagli sulle possibilità di ricevere sostegno per prezzi elevati dell’energia, compresa la metodologia per calcolare gli importi degli aiuti individuali, sono disponibili qui;
- misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili. Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti nelle energie rinnovabili, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare, gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali;
- misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali. Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono ridurre gradualmente l’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico che soddisfa determinati requisiti. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sono previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico; e
- misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, conformemente al regolamento (UE) 2022/1854.
Sono inoltre possibili, dopo una valutazione caso per caso, e a determinate condizioni, i seguenti tipi di aiuti: i) sostegno alle imprese interessate dalla riduzione obbligatoria o volontaria dell’uso di gas, ii) sostegno al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, iii) sostegno transitorio e limitato nel tempo per il passaggio all’utilizzo di combustibili fossili più inquinanti, a condizione che si attuino misure di efficienza energetica e si evitino gli effetti di lock-in, iv) sostegno alla fornitura di assicurazioni o riassicurazioni alle imprese che trasportano merci da e verso l’Ucraina, e v) sostegno per misure di ricapitalizzazione laddove tale sostegno alla solvibilità è necessario, appropriato e proporzionato.
Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a sanzioni saranno escluse dall’ambito di applicazione di tali misure.
Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:
- metodologia proporzionale, che richiede l’esistenza di un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi;
- condizioni di ammissibilità, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad i) almeno il 3% del loro valore produttivo o fatturato del 2021; o ii) almeno il 6% del valore produttivo o del fatturato nel primo semestre del 2022; e
- requisiti di sostenibilità. Quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento. Inoltre, i beneficiari di aiuti per costi energetici aggiuntivi superiori a 50 milioni di € sono tenuti a presentare all’autorità che concede l’aiuto un piano che specifichi in che modo ridurranno l’impronta di carbonio del loro consumo energetico o attueranno altre misure per garantire la tutela dell’ambiente o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Il quadro temporaneo di crisi, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2023, integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell’UE sugli aiuti di Stato. che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l’attuale crisi.
Oltre a ciò, il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di coronavirus, il quale è stato modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021. Come annunciato nel maggio 2022, il quadro temporaneo legato all’emergenza COVID non è stato prorogato oltre la data di scadenza fissata del 30 giugno 2022, con alcune eccezioni. In particolare, le misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità possono ancora essere attuate fino al 31 dicembre 2023. Inoltre il quadro temporaneo legato all’emergenza COVID prevede già una transizione flessibile, nel rispetto di chiare garanzie, in particolare per quanto riguarda le opzioni di conversione e ristrutturazione degli strumenti di debito, come i prestiti e le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 2023.
Il 1° febbraio 2023, la Commissione europea ha inviato agli Stati membri, per consultazione, un progetto di proposta, facente parte del piano industriale del Green Deal, per la trasformazione del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato in un quadro temporaneo di crisi e transizione, per agevolare e accelerare la transizione verde dell’Europa. Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione, che la Commissione sta ora valutando. La Commissione intende adottare il quadro temporaneo di crisi e transizione nelle prossime settimane, tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.106335 nel registro degli aiuti di Stato del sito web della Commissione dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).