Ribera (Ag) – Un nucleo operativo composto dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Polizia di Sciacca, da militari della Guardia di Finanza di Sciacca, da militari della Guardia Costiera di Porto Empedocle e da personale ispettivo dell’ASP di Agrigento, ha effettuato un controllo amministrativo congiunto presso uno stabilimento balneare adibito anche a bar e ristorazione.
E’ stata interrotta una serata danzante alla quale prendevano parte alcuni avventori intenti a ballare in una sala del locale, il titolare però non era in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza.
L Polizia di Stato ha sequestrato l’intera attrezzatura musicale utilizzata allo scopo, con successiva comunicazione di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca circa il deferimento in stato di libertà del titolare del locale in ordine alle ipotesi di apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo privo della prescritta licenza nonché della mancata manutenzione degli estintori presenti.
L’Autorità Giudiziaria convalidava successivamente il provvedimento di sequestro adottato.
I militari della Guardia di Finanza hanno elevato sanzioni amministrative da euro 1800,00 ad euro 4320,00 per aver sorpreso due lavoratori “in nero”, rilevando soggetti che esercitavano attività abusiva privi di partita IVA e percettori del cosiddetto “reddito di cittadinanza”; inoltre, gli stessi militari, procederanno alla sospensione dell’attività imprenditoriale, che sarà adottata dall’INAIL, per l’impiego di lavoratori irregolari, in violazione dell’art.13 del D. legge 21 ottobre 2021 nr. 146 (c.d. “decreto fisco-lavoro), applicabile per il superamento dell’almeno 10% dei lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso.
Il personale della Guardia Costiera riscontrava, per il prodotto ittico detenuto nella cucina del ristorante, la violazione della disciplina sulla tracciabilità, con applicazione della sanzione amministrativa di euro 1500,00, il reato di frode in commercio, per non aver comunicato la somministrazione di prodotto ittico non fresco, ma solo congelato, accertando il reato di occupazione abusiva non autorizzata su suolo demaniale marittimo (art. 1161 Cod. Nav.), redigendo apposita comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.
Infine, i funzionari ispettivi dell’ASP di Agrigento adottavano il provvedimento amministrativo e sanzionatorio dell’immediata sospensione dell’attività dei locali cucina e preparazione pizza, procedendo pure al sequestro cautelativo di sostanze alimentari vegetali e di origine animale in quanto prive di etichettatura o di altro sistema atto a tracciare il prodotto stesso. Imponevano ancora interventi da adottare per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie non conformi e di grave natura rilevate, precisando che la riapertura sarà soggetta a preventiva verifica da parte dei medesimi ispettori intervenuti o comunque da parte di personale Asp all’uopo incaricato, il quale dovrà valutare la corretta applicazione delle prescrizioni impartite per la risoluzione delle indicate non conformità. Venivano comminate le indicate sanzioni pecuniarie amministrative: violazione delle norme previste dall’allegato II del Reg. CE 852/04 e smi “Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all’allegato I) ” punibile con una sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell’art. 6 c. 5 del D. Lgs 193/07 da € 500 a € 3.000 sanzione ridotta € 1.000 se pagata entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento ovvero di € 700 se pagata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento ( ulteriore riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 91 del 24/06/2014); violazione degli artt. 4 e 5 del Reg. CE 852/04 per mancata o non corretta applicazione delle procedure volontarie e obbligatorie e della procedura basata sul sistema Haccp punibile con una sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell’art. 6 c. 8 del D.lgs n. 193/07 da € 1.000 a € 6.000 sanzione ridotta € 2.000 se pagata entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento ovvero di € 1.400 se pagata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento ( ulteriore riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 91 del 24/06/2014); violazione dell’art. 18 c. 2 del Reg. CE 178/02 per mancata tracciabilità degli alimenti punibile con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 750 a € 4.500 sanzione ridotta € 1.050 se pagata entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento ovvero di € 700 se pagata entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento ( ulteriore riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 91 del 24/06/2014).