Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime italiano da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori di agricoltura, silvicoltura, pesca e dell’acquacoltura nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina

Bruxelles – La Commissione ha approvato il regime quadro italiano da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, che si fonda sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e riconosce che tutta l’economia dell’UE sta subendo un grave turbamento.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il regime da 1,2 miliardi di € consentirà all’Italia di sostenere i settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura colpiti dall’aumento dei costi dei fattori di produzione causato dall’invasione russa dell’Ucraina e dalle relative sanzioni. Continuiamo a restare al fianco dell’Ucraina e del suo popolo. Allo stesso tempo proseguiamo la stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico.

La misura dello Stato italiano

L’Italia ha notificato alla Commissione un regime quadro da 1,2 miliardi di € a sostegno dei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina.

Nell’ambito del regime i beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato in una delle seguenti forme: i) sovvenzioni dirette; ii) agevolazioni fiscali o di pagamento; iii) anticipi rimborsabili; e iv) riduzione o esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La misura sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni attive nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura colpite dall’aumento dei prezzi dell’elettricità, dei mangimi e dei carburanti causato dall’attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni.

La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, gli aiuti i) non supereranno il massimale di 35 000 € per beneficiari attivi nella produzione primaria nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell’acquacoltura e di 400 000 € per imprese operanti in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2022.

La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Contesto

Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme in materia al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

  • aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, fino a 35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori;
  • sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati; e
  • aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia. L’aiuto, che può essere concesso sotto qualsiasi forma, compenserà parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di € in un dato momento. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €.

Le entità controllate dalla Russia che sono soggette a sanzioni saranno escluse dall’ambito di applicazione di tali misure.

Il quadro temporaneo di crisi prevede pertanto una serie di garanzie:

  • metodologia proporzionale, che richiede l’esistenza di un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi;
  • condizioni di ammissibilità, ad esempio, mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica come imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo; e
  • requisiti di sostenibilità, quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell’ambiente o alla sicurezza dell’approvvigionamento.

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia e sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

Il quadro temporaneo di crisi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell’UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l’attuale crisi.

Per di più il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID-19, il quale è stato modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.102896 nel registro degli aiuti di Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).

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