Palermo – Con D.D.G. n. 2180 del 03.08.2018 l’Università degli Studi di Palermo ha bandito una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura della posizione di Categoria D, posizione economica D1 dell’Area Amministrativa gestionale da destinare al Centro Orientamento e Tutorato a tempo pieno ed indeterminato.
S.U, partecipava alla procedura in esame presentando apposita domanda di partecipazione,
Tuttavia, in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, sulla base della somma delle votazioni conseguite ad esito delle tre prove e del punteggio attribuito ai titoli, S.U. risultava non idonea , avendo conseguito una votazione relativa alla prova orale pari a 19/30 punti.
Dunque, pur avendo brillantemente superato entrambe le prove scritte con la valutazione, rispettivamente, di 26/30 e di 25/30, S.U. veniva dichiarata non idonea avendo conseguito alla prova orale la votazione di 19/30, ossia un punteggio ritenuto non utile per essere inserita nella graduatoria di merito, ai sensi del bando di concorso che prevedeva ai fini della idoneità un punteggio minimo di 21/30.
Ebbene S.U. , non ritenendo legittimo il giudizio di non idoneità alla stessa attribuito, impugnava i relativi atti della procedura concorsuale innanzi al TAR Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.
In particolare gli avvocati Rubino e Marino evidenziavano come i provvedimenti impugnati, ritenendo necessario il conseguimento di un punteggio minimo di 21/30 per il superamento della prova orale, risultassero illegittimi poichè in contrasto con l’art. 7 del regolamento dei concorsi dell’Università di Palermo, secondo cui “il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 18/30 o equivalente”.
Inoltre gli avvocati Rubino e Marino deducevano il vizio motivazionale che contraddistingueva gli atti impugnati, in ragione della mancata esternazione, da parte dell’Università di Palermo, delle specifiche esigenze che avrebbero condotto l’amministrazione resistente, in deroga alla previsione regolamentare di cui all’art.7, all’innalzamento del punteggio minimo per il superamento della prova orale.
Al termine del giudizio il Tar Sicilia Palermo, Presidente Veneziano, Relatore Mulieri, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Marino, accoglieva il ricorso di S.U. disponendo l’ annullamento della graduatoria nella parte in cui la ricorrente non è stata collocata utilmente nel novero degli idonei ai fini del suo eventuale ed ulteriore scorrimento.
Per effetto della superiore pronuncia S.U. , quale idonea della procedura concorsuale, in questione potrà beneficiare dello scorrimento della graduatoria già avviato dall’Università degli Studi di Palermo.