Caltanissetta – Il Dr. F.G. quale medico quale Dirigente dell’U.O. 5.1 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana era stato indagato ed imputato in un procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Gela, in concorso con altri, perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di Direttore Generale, Dirigente Area Interdipartimentale 5 e Dirigente U.O. 5.1, tutti appartenenti al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, attestavano falsamente, secondo la prospettazione del P.M., in calce al Decreto Dirigenziale, relativo all’accreditamento istituzionale di una RSA, il possesso di tutti i requisiti previsti dal D.A. di riferimento.
All’esito dell’udienza preliminare del 21 febbraio, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Gela pronunciava sentenza con cui dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato.
Il Dr. F.G., giudicato assolto dai reati contestati, richiedeva all’Amministrazione di appartenenza – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – il rimborso delle dette spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ma tuttavia l’amministrazione regionale, in ragione del parere negativo reso dall’Avvocatura Distrettuale di Caltanissetta, negava il rimborso richiesto.
A questo punto F.G., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, citava in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’Assessorato Regionale della Salute, evidenziando l’erroneità del diniego reso dall’Amministrazione regionale e deducendo di contro la sussistenza dei presupposti di legge per la liquidazione e la corresponsione degli importi richiesti e chiedendo la condanna al pagamento di quanto spettante.
Gli avvocati Rubino e Piazza contestavano il parere l’Avvocatura dello Stato, la quale, anziché limitarsi ad operare una valutazione sulla congruità della parcella, aveva reso una autonoma valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale, definitosi, lo si ribadisce, in udienza preliminare con l’assoluzione di F.G. “perché il fatto non costituisce reato”.
Con ordinanza del 5 gennaio 2022 il Tribunale di Palermo – Sez.III Civile – ha integralmente accolto l’azione promossa dagli avvocati Rubino e Piazza, condannando l’Assessorato regionale della Salute al pagamento di quanto richiesto, oltre le ulteriori spese giudiziali.
Segnatamente, il Tribunale, condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Piazza, ha affermato che nel caso specifico il fatto-reato per il quale F.G. era stato giudicato dal Tribunale di Gela, una fattispecie di falso, era stato allo stesso contestato, in quanto commesso nella qualità di dirigente dell’Assessorato regionale e la imputazione era relativa ad un atto di ufficio ed altresì che la sentenza, definitiva, era stata di non luogo a procedere perché il fatto non costituiva reato.
Pertanto, per effetto dell’accoglimento dell’azione promossa, l’Assessorato regionale della Salute sarà costretto a rimborsare le richieste a F.G. e le ulteriori spese giudiziali.