Agrigento – Con ricorso presentato dinanzi al TAR Palermo, Ignazio Cirasella, proprietario di taluni terreni occupati dal Comune di Cattolica Eraclea nell’ambito di due procedure espropriative avviate nel lontano 1993 e finalizzate alla realizzazione di edilizia popolare, aveva impugnato, con il patrocinio dell’Avvocato Gaetano Caponnetto, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle suddette procedure per talune presunte illegittimità, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno subìto.
Costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocato Pietro Bisconti, il Comune di Cattolica Eraclea eccepiva l’irricevibilità, l’inammissibilità e chiedeva, comunque, nel merito, il rigetto del ricorso promosso da Cirasella.
Intervenivano nel suddetto giudizio, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, anche Angela Miceli e Giuseppe Vizzi, ex soci della “Cooperativa Le Foyer” illo tempore incaricata dell’espropriazione, eccependo l’inammissibilità del ricorso sia perché proposto oltre i termini decadenziali, ossia oltre i 5 anni dalla conclusione della procedura espropriativa ritenuta illegittima, sia perché il ricorso non era stato notificato agli ex soci della Cooperativa quali effettivi soggetti controinteressati considerato che la cooperativa, citata invece a giudizio, era stata sciolta già prima della proposizione del ricorso.
Inoltre, l’avvocato Girolamo Rubino contestava la mancata impugnazione del decreto finale di esproprio con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto tale ulteriore profilo.
Il T.A.R. Palermo, accogliendo integralmente le eccezioni sollevate dal Comune e dagli intervenienti ad opponendum, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Cirasella.
In particolare, il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione e la mancata notifica del ricorso agli ex soci della cooperativa sollevate dall’Avvocato Girolamo Rubino, avendo il ricorrente proposto ricorso al TAR solo nel 2016, a fronte di provvedimenti adottati tra il 1993 e il 1996, e senza averlo validamente notificato.
Con la medesima pronuncia, inoltre, il T.A.R. ha condannato il ricorrente, assistito in giudizio dall’Avvocato Gaetano Caponnetto, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1000,00 in favore del Comune di Cattolica Eraclea, difeso dall’Avvocato Pietro Bisconti, e in ulteriori euro 1000,00 in favore degli ex soci della cooperativa originariamente incaricata degli interventi espropriativi, difesi dall’Avv. Girolamo Rubino, oltre accessori così come previsto per legge.