Palermo – L’architetto F.C., dopo aver fornito delle prestazioni professionali di progettazione, direzione e contabilità in favore del Consorzio ASI di Palermo, per complessivi 90.000 mila euro circa, non ricevendo il pagamento dei compensi allo stesso spettanti, aveva instaurato un decennale contenzioso conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, definendo la lunga procedura esecutiva nel corso della quale il professionista era riuscito a recuperare parte delle somme dovute, condannava il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Palermo al pagamento della complessiva somma di oltre 50.000 mila euro.
Il Consorzio, tuttavia, non corrispondeva all’architetto F.C. i compensi dovuti, costringendo quest’ultimo a rivolgersi al Giudice Amministrativo, con il patrocinio degli avvocatiti Girolamo Rubino ed Enrico Aguglia, per ottenere la piena e integrale esecuzione di quei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato con i quali era stato ingiunto all’intimato Consorzio il pagamento della suddetta somma.
Il T.A.R. Palermo, richiamando la consolidata giurisprudenza in ordine alla ammissibilità del giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione oltre che per conseguire l’esecuzione di ordinanze di assegnazione di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione, ha accolto il ricorso dell’architetto F.C., condannando il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (Asi) di Palermo in liquidazione – Gestione Separata dell’Irsap al pagamento delle somme dovute in forza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi e passati in giudicato entro il termine di 60 giorni, decorsi i quali il professionista potrà rivolgersi al Commissario ad acta nominato al fine di ottenere quanto allo stesso dovuto.
Con la medesima pronuncia, inoltre, i Giudici del T.A.R. Palermo hanno accolto la richiesta, avanzata dai legali del professionista, Girolamo Rubino e Enrico Aguglia, di condanna del Consorzio al pagamento della penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) del codice del processo amministrativo, pari a trenta euro per ogni giorno di ulteriore ritardo nella esecuzione della sentenza, oltre al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza quantificate in complessivi 1.300,00 euro, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come dovuti per legge.