Palermo – F.S. è professore associato di economia ed estimo rurale, incardinato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo.
Nei mesi di agosto e settembre 2015 il prof. F.S. era stato invitato dalla casa editrice MDPI a ricoprire il ruolo di “Guest editor” per la pubblicazione di due numeri speciali.
Tale incarico consisteva nel curare e coordinare il processo editoriale, interfacciandosi da un lato con gli autori che intendano pubblicare un loro articolo su una data rivista, e dall’altro suggerendo dei nominativi per l’individuazione dei referee, ossia di altri studiosi che avrebbero dovuto effettuare la revisione dell’articolo, respingendolo, accogliendolo o, ancora, imponendo delle modifiche.
Al termine dello svolgimento di tale attività, però, l’editore contestava al prof. F.S. di avere manomesso i referaggi forniti dai revisori.
Ne scaturiva l’avvio di un procedimento disciplinare, avviato dal Rettore pro tempore, prof. Fabrizio Micari, titolare del potere di proposta, e condotto dalla Commissione di disciplina composta da docenti dell’Università degli studi di Palermo, alla quale invece spetta il compito giudicare la fondatezza delle accuse promosse dal Rettore.
In tale sede il prof. F.S., assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza spiegava le proprie difese.
Tuttavia, tale organo titolare del potere disciplinare, irrogava al prof. F.S. la sanzione disciplinare della censura.
Il prof. F.S. impugnava tale provvedimento con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, a mezzo degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.
In particolare, i legali del prof. F.S. esponevano una lunga serie di motivi di impugnazione, contestando: 1. Violazione del termine per l’avvio del procedimento disciplinare; 2. Violazione del termine entro il quale il collegio di disciplina doveva pronunciarsi; 3. Violazione del principio di imparzialità e terzietà del consiglio di disciplina; 4. violazione dell’obbligo di compiere un accertamento disciplinare, del divieto di automatismo sanzionatorio; 5. Erroneità ed indeterminatezza nel merito della contestazione disciplinare.
Con la sentenza n. 2406 del 20.11.2018 il TAR accoglieva il ricorso introduttivo proposto dagli avvocati Rubino e Valenza limitatamente ai motivi I, III, IV e V, e respingeva il II, per l’effetto annullando il provvedimento sanzionatorio impugnato.
In particolare, tra le tante motivazioni spese dal Giudice di primo grado, spicca quella con cui si evidenzia che il delegato del Rettore non poteva presenziare, come invece ha costantemente fatto, a tutte le sedute della Commissione di disciplina, ivi inclusa la discussione riservata con cui l’organo collegiale ha deliberato circa la fondatezza delle accuse.
E ciò in quanto il procedimento disciplinare nel settore delle Università è improntato ad un sistema accusatorio, cioè in cui il Giudice (che in questo caso è il Collegio di disciplina) deve essere terzo rispetto alle parti, che sono l’accusa (impersonata dal Delegato del Rettore), e la difesa del soggetto incolpato.
E ciò anche perché tale schema è imposto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Tuttavia l’Università degli studi di Palermo, allora ancora guidata dal Rettore prof. Fabrizio Micari, impugnava la sentenza del TAR con un ricorso in appello proposto dinanzi al CGA.
Si costituiva in giudizio il prof. F.S., sempre assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, per resistere all’appello dell’Università.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa, con sentenza n. 983 del 29.10.2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dall’Università degli studi di Palermo.
In particolare il Giudice di appello, accogliendo un’eccezione processuale opposta dagli avvocati Rubino e Valenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto dall’Università degli studi di Palermo in quanto non ha contestato in maniera specifica il motivo con cui la sentenza di primo grado, accogliendo le difese del prof. F.S., aveva ritenuto che la permanenza del delegato del Rettore avesse compromesso la terzietà del Collegio di disciplina.
Inoltre il CGA ha anche condannato l’Università degli studi di Palermo al pagamento delle spese processuali in favore del prof. F.S., che adesso vede definitivamente annullata la sanzione disciplinare un tempo irrogata.