Agrigento – I.T., proprietario di un fabbricato nel Comune di Lampedusa, nel 2002 aveva ottenuto il rilascio, da parte del Comune di Lampedusa e Linosa, della concessione edilizia in sanatoria per la predetta opera abusiva realizzata nel lontano 1993, in conformità al parere reso dalla Soprintendenza di Agrigento.
Cionondimeno, nel 2017 – dopo oltre 15 anni dal rilascio del titolo autorizzatorio – lo stesso vedeva recapitarsi il provvedimento con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, da parte dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, di un’indennità per il danno causato all’ambiente con la realizzazione del suddetto fabbricato, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.
I.T., reputando illegittimo tale provvedimento, decideva di agire in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, contestando l’ormai intervenuta decorrenza del termine di prescrizione.
In particolare, l’Avvocato G. Rubino rilevava in giudizio come l’Assessorato avesse disposto l’applicazione dell’indennità risarcitoria sebbene fosse oramai ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per l’esercizio del relativo potere sanzionatorio.
Il T.A.R. Palermo, condividendo le censure sollevate in giudizio dall’Avvocato Rubino, ha accertato come il provvedimento impugnato fosse stato adottato quando oramai la pretesa dell’Amministrazione regionale si era estinta per prescrizione.
I Giudici Amministrativi, in continuità peraltro con la maggioritaria giurisprudenza formatasi sulla materia, hanno, dunque, accolto il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
I.T., per effetto della superiore pronuncia, non dovrà pertanto versare alcuna indennità risarcitoria a causa della realizzazione del suddetto fabbricato nel Comune di Lampedusa.